PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove l'autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la semplificazione dell'ordinamento sportivo in Italia quali presupposti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente in conformità ai princìpi di indipendenza di giudizio e di valutazione enunciati negli atti fondativi del medesimo CONI.

Art. 2.
(Scioglimento della società
CONI Servizi Spa).

      1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, la società CONI Servizi Spa, costituita ai sensi del medesimo articolo 8, è sciolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale alle dipendenze della società CONI Servizi Spa è trasferito al CONI, il quale succede, altresì, in tutti i rapporti facenti capo alla medesima società sciolta ai sensi del comma 1.

Art. 3.
(Norme transitorie).

      1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, due esperti di chiara fama e di riconosciuta indipendenza, competenti rispettivamente nelle materie giuridico-

 

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amministrative ed economico-contabili, con il compito di procedere agli adempimenti correnti strettamente connessi al trasferimento al CONI dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e a garantire la continuità delle attività e delle obbligazioni intraprese dalla società CONI Servizi Spa sciolta ai sensi del citato articolo 2, comma 1.
      2. Il mandato degli esperti è a tempo determinato e cessa con l'esaurimento dei compiti di cui al comma 1. Per l'esercizio delle loro funzioni essi possono avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del CONI.
      3. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse previste dal comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adempimento delle obbligazioni trasferite al CONI a seguito dello scioglimento della società CONI Servizi Spa e degli oneri direttamente connessi a garantire la successione nei rapporti della medesima società in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di incompatibilità).

      1. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 è inserito il seguente:

      «1-ter. La carica di componente del consiglio nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare. In ogni caso il mandato di presidente di federazione sportiva nazionale, di cui alla lettera b) del comma 1, è incompatibile con il mandato parlamentare»;

          b) dopo il comma 1-bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:

      «1-ter. La carica di componente della giunta nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare»;

 

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          c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-quater. La carica di presidente è incompatibile con il mandato parlamentare»;

          d) al comma 3 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di segretario generale è altresì incompatibile con il mandato parlamentare».

Art. 5.
(Norme finanziarie).

      1. Fermo restando il versamento al CONI da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle quote di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 450.000.000 di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2008, del 5 per cento della ritenuta alla fonte sui premi dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse, del giuoco del lotto, dell'enalotto, del bingo e delle lotterie ad estrazione istantanea.